a cura di Stefano Poli
Bonus formazione industria 4.0:
sono ammissibili i costi per lavoratori interinali?
Per rispondere a questa domanda è necessario
fare un percorso in quanto il legislatore ignora e
non affronta l’argomento.
Il D.M. 4/5/2018 introduce il credito d’imposta
per le attività di formazione in ambito industria 4.0
definisce al Comma 1:
“Sono ammissibili al credito d’imposta le attività
di formazione finalizzate all’acquisizione o al
consolidamento, da parte del personale dipendente
dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie
rilevanti per la realizzazione del processo di
trasformazione tecnologica e digitale delle imprese
previsto dal “Piano nazionale Impresa 4.0”.
Per poi specificare al comma 4:
“Ai fini del presente decreto, per personale
dipendente si intende il personale titolare di un
rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo
determinato. Per il personale titolare di un
contratto di apprendistato sono ammissibili le
attività di formazione relative all’acquisizione delle
competenze nelle tecnologie indicate al comma “1.
Quindi ci troviamo di fronte a due condizioni
essenziali congiunte riguardo al rapporto di lavoro:
1. personale dipendente dell’impresa
2. personale titolare di un rapporto di lavoro
subordinato, anche a tempo determinato.
Se la condizione 2 esprime una caratteristica
inerente la tipologia contrattuale, dal momento
che le connotazioni “subordinato” e “tempo
determinato” sono inequivocabilmente riferite a un aspetto contrattuale, questo sembrerebbe in linea
con la nozione di Lavoratore interinale che è legato
da un rapporto di lavoro subordinato con la società
di Lavoro Interinale e non con l’impresa presso cui
è occupato.
Per quanto riguarda la condizione 1 la questione
è più articolata; nella condizione si esprime un
concetto innanzitutto fattuale, in quanto l’essere
alle dipendenze di un’impresa esprime un rapporto
in cui si opera nell’interesse e sotto il controllo
dell’impresa, al di là del tipo di legame contrattuale.
Nel caso di un lavoratore che presta il proprio
servizio presso un’impresa ma è contrattualizzato
con un’altra, che è la fattispecie che si crea
quando una impresa si rivolge a una agenzia di
somministrazione lavoro (o interinale) disciplinata
dagli articoli 30 e 40 del D.Lgs. n. 81/2015, si
realizza esattamente che le due condizioni sono
contemporaneamente verificate, ovvero che
il lavoratore è titolare di un rapporto di lavoro
subordinato (con l’agenzia di somministrazione) ed
è a tutti gli effetti un dipendente dell’impresa (che
in questo caso diventa l’utilizzatore).
L’Agenzia delle Entrate non si è mai espressa in
maniera ufficiale su questo preciso argomento, ma
nella Risoluzione n. 55/E/2016 rispondendo a un
interpello avente come oggetto la stessa identica
questione con la sola differenza che le attività
agevolate erano quelle di Ricerca e Sviluppo
anziché di Formazione - ma la ratio è la medesima
in quanto la condizione di “personale dipendente”
è espressa in modo analogo - ha evidenziato
come “per tutta la durata della somministrazione,
i lavoratori svolgono la loro attività alle dipendenze
dell’agenzia di somministrazione ma nell’interesse
e sotto la direzione ed il controllo dell’impresa
utilizzatrice”.
Inoltre, riguardo ai costi (che sono poi
l’oggetto delle agevolazioni) l’Agenzia
conclude che “i lavoratori per i quali è stato
stipulato il contratto di somministrazione possono
di fatto considerarsi, nel corso della durata di tale
contratto, dipendenti dell’impresa utilizzatrice e
conseguentemente, i costi sostenuti dalla società
utilizzatrice possono considerarsi, per la parte
rimasta a proprio carico ed esclusi i costi del contratto
commerciale tra somministratore ed utilizzatore,
(…) eleggibili al credito d’imposta nella misura in
cui detti lavoratori partecipano effettivamente alle
attività”.
E infine afferma che: "Dall’analisi del quadro
normativo di riferimento e degli obblighi e diritti
scaturenti dal contratto di somministrazione di
lavoro, appare evidente che, se da un punto di vista
formale il contratto di lavoro dipendente è stipulato
tra il lavoratore ed il somministratore, da un punto
di vista sostanziale il “rapporto di lavoro”, che si
instaura tra l’utilizzatore ed il lavoratore, assume
caratteristiche analoghe a quello che si instaura tra
datore di lavoro e lavoratore".
Seppur queste considerazioni sono state espresse
in riferimento a lavoratori impegnati nell’attività
di Ricerca e Sviluppo, esprimono una logica e
l’enucleazione di un principio che resta nella stessa
identica maniera, a parere di chi scrive, valido
anche nel caso delle attività di formazione.