a cura del Dott. Cav. Gianluigi Marchionni
(esperto di sicurezza alimentare)
Cultura della sicurezza alimentare
Dobbiamo sapere che la cultura della sicurezza
alimentare e della qualità è una componente
importante per la solidità nelle imprese. Aiuta
a creare un sostenibile vantaggio competitivo
perché una cultura robusta può meglio governare
i rischi e anche aiutare ad adattarsi più
facilmente a nuovi modelli di lavoro in contesti
in rapida evoluzione senza precedenti come
quelli attualmente in essere.
In data 3 marzo 2021 è stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il Regolamento UE 2021/382,
che modifica gli allegati del regolamento (CE) n.
852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
sull’igiene dei prodotti alimentari per quanto
riguarda la gestione degli allergeni alimentari,
la ridistribuzione degli alimenti e la cultura
della sicurezza alimentare.
In particolare, il regolamento apporta modifiche
agli allegati I e II del regolamento CE 852/2004,
sull’igiene dei prodotti alimentari.
Le modifiche del regolamento risultano essere
conformi e seguire l’approccio applicato nell’ultima
revisione del Codex Alimentarius.
Tali adeguamenti dovevano essere stati effettuati
dalle aziende a partire dal 24 marzo
2021. Tutte le parti chiamate in causa, rivenditori
e produttori alimentari, con l’ingresso in vigore
della nuova normativa si sono concentrati più da vicino su questo aspetto in quanto la cultura
può migliorare sia la produttività che la qualità
della produzione, riducendo il ricambio dei
dipendenti e fornendo una maggiore soddisfazione
della clientela. Questo può tradursi in
una riduzione degli sprechi e dei costi, in un miglioramento
della sfera della reputazione e, in
ultima analisi, raggiungere una maggiore redditività.
Una buona cultura non esiste per caso.
Fin dai primi passi, cioè definizione progettazione,
è richiesto un duro lavoro. La cultura inoltre
richiede costante attenzione: deve essere
nutrita e adattata continuamente per essere rilevante
in un’organizzazione.
Per far si che si raggiunga una ottima cultura
della sicurezza alimentare i requisiti principali
da rispettare sono:
Principalmente l’alta dirigenza deve essere coinvolta,
risultare attiva e impegnata su questo
tema.
- Necessita creare una strategia per la sicurezza
alimentare che venga sostenuta da politiche
chiare e ben comunicate. La strategia
e le politiche devono ovviamente essere
allineate alla priorità aziendale. Tutti i dipendenti
devono comprendere il loro ruolo e
l’importanza delle proprie pratiche. Questo
vale anche per i fornitori tutti i portatori di interesse
all’esterno dell’organizzazione.
- Ruoli e responsabilità dei dipendenti devono
essere chiaramente definiti. Ciò consentirà
loro di prendere decisioni, oltre a fornire
KPI (key performance indicator) allineati alla
strategia e alle priorità dell’azienda.
- Gestione, feedback e lavoro di squadra integrato
e aperto. I dipendenti dovrebbero
essere incoraggiati a fornire feedback, comprese
le segnalazioni, attraverso meccanismi
consolidati sapendo che non saranno incolpato
ignorati. È importante che il senior
management si assicuri che il middle management
aderisca la stessa visione al fine di
evitare che i messaggi giusti non vengono
trasmessi al personale.
Passando all’analisi delle modifiche possiamo
qui di seguito verificarle:
ALLEGATO I – PRODUZIONE PRIMARIA
ALLERGENI ALIMENTARI
La prima modifica apportata al regolamento è
legata alla questione degli allergeni alimentari.
Gli allergeni sono un aspetto divenuto fondamentale
negli anni scorsi, che ha portato a
modifiche sostanziali nell’etichettatura, con il
Regolamento UE 1169/2011, e nella gestione
dei prodotti alimentari.
Uno studio dell’Autorità europea per la sicurezza
alimentare del 2014 aveva concluso che tra
il 3% e il 4% della popolazione soffra di allergie
alimentari. Per quanto l’incidenza non sia
preponderante, la gravità di questo problema,
in alcuni casi, è altissima, poiché può portare a
reazioni, anche di alto impatto e, nei casi peggiori,
al decesso del soggetto. Anche per questa
ragione, la gestione degli allergeni alimentari
è divenuta fondamentale per garantire ai consumatori
prodotti alimentari sicuri e idonei. La gestione degli allergeni non deve essere affrontata
solo durante la parte produttiva della filiera,
ma durante l’intero processo produttivo.
A tal proposito, nella parte A, sezione II, dell’allegato
I, il Regolamento UE 2021/382 si è sentito
in dovere di specificare la gestione degli
allergeni nelle fasi di raccolta, trasporto e magazzinaggio
durante la produzione primaria, inserendo
il punto 5 bis, che recita:
«Le attrezzature, i veicoli e/o i contenitori utilizzati
per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio
di sostanze o prodotti che provocano
allergie o intolleranze di cui all’allegato II del
regolamento (UE) n. 1169/2011 non devono
essere utilizzati per la raccolta, il trasporto o il
magazzinaggio di alimenti che non contengono
tali sostanze o prodotti a meno che tali attrezzature,
veicoli e/o contenitori non siano stati puliti
e controllati almeno per verificare l’assenza di
eventuali residui visibili di tali sostanze o prodotti.
»;
ALLEGATO II – REQUISITI GENERALI IN MATERIA
DI IGIENE APPLICABILI A TUTTI GLI OPERATORI
DEL SETTORE ALIMENTARE (DIVERSI
DA QUELLI DI CUI ALL’ALLEGATO I)
INTRODUZIONE
Il regolamento UE 2021/382 modifica e sostituisce
l’introduzione dell’allegato II del regolamento
CE 852/2004, inserendo i riferimenti ai
nuovi punti aggiunti nell’allegato, il punto V bis
e il punto XI bis di cui parleremo nei successivi
paragrafi.
PUNTO V BIS – RIDISTRIBUZIONE DEGLI ALIMENTI
La Commissione europea ha promosso negli
anni scorsi strategie di sostenibilità, con lo scopo di impattare positivamente il futuro dell’ambiente.
Uno dei principali approcci che caratterizzano
il cosiddetto Green Deal europeo è la strategia
Farm to Fork, dal produttore al consumatore.
Tra i vari elementi considerati dal Green Deal,
una menzione va fatta per lo spreco alimentare.
La riduzione degli sprechi alimentari è un
punto cruciale della strategia di sostenibilità e
ha come cardine il recupero e la ridistribuzione
delle eccedenze alimentari. Una possibile strada
è quella delle donazioni alimentari che, tuttavia,
devono essere gestite anche per quanto
concerne l’igiene e la sicurezza alimentare.
A tal proposito, all’interno dell’allegato II, dopo
il capitolo V, è stato inserito il capitolo V bis, che
recita:
Gli operatori del settore alimentare possono
ridistribuire alimenti a fini di donazione alimentare
alle seguenti condizioni:
- gli operatori del settore alimentare devono
verificare sistematicamente che gli alimenti
sotto la loro responsabilità non siano dannosi
per la salute e siano adatti al consumo
umano conformemente all’articolo 14, paragrafo
2, del regolamento (CE) n. 178/2002. Se
l’esito della verifica effettuata è soddisfacente,
gli operatori del settore alimentare possono
ridistribuire gli alimenti conformemente al
punto 2:
1. per gli alimenti ai quali si applica una data di
scadenza conformemente all’articolo 24 del
regolamento (UE) n. 1169/2011, prima della
scadenza di tale data;
2. per gli alimenti ai quali si applica un termine
minimo di conservazione conformemente
all’articolo 2, paragrafo 2, lettera r), del regolamento (UE) n. 1169/2011, fino a tale data e
successivamente;
3. per gli alimenti per i quali non è richiesto un
termine minimo di conservazione conformemente
all’allegato X, punto 1, lettera d), del
regolamento (UE) n. 1169/2011, in qualsiasi
momento. Gli operatori del settore alimentare
che manipolano gli alimenti di cui al punto
1 devono valutare se gli alimenti non siano
dannosi per la salute e siano adatti al consumo
umano tenendo conto almeno dei seguenti
elementi:
4. il termine minimo di conservazione o la
data di scadenza, assicurandosi che la durata
di conservazione residua sia sufficiente per
consentire la sicurezza della ridistribuzione e
dell’uso da parte del consumatore finale;
5. l’integrità dell’imballaggio, se opportuno;
6. le corrette condizioni di magazzinaggio e
trasporto, compresi i requisiti applicabili in
materia di temperatura;
7. la data di congelamento conformemente
all’allegato II, sezione IV, punto 2, lettera b),
del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio (norme specifiche
in materia di igiene per gli alimenti di
origine animale), se applicabile;
8. le condizioni organolettiche;
9. la garanzia di rintracciabilità conformemente
al regolamento di esecuzione (UE) n.
931/2011 della Commissione (relativo ai requisiti
di rintracciabilità fissati dal regolamento
CE 178/2002 per gli alimenti di origine animale),
nel caso di prodotti di origine animale.
Anche all’interno dell’allegato II, il Regolamento
UE 2021/382 inserisce il punto 9, relativo ai
veicoli e/o contenitori utilizzati per la gestione
delle sostanze che provocano allergie o intolleranze.
CULTURA DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
L’ultima modifica apportata dal Regolamento
UE 2021/382 riguarda la cultura della sicurezza
alimentare.
L’argomento è, senza dubbio, attuale ed è stato
esaminato e applicato sia dagli standard volontari
di prodotto, sia dalla nuova revisione del
Codex, di cui abbiamo già parlato. La cultura
della sicurezza alimentare è necessaria affinché
ogni attore della filiera comprenda l’importanza
del proprio impegno a fornire alimenti salubri,
sicuri e idonei.
Proprio per queste ragioni, dopo il capitolo XI è
inserito il seguente capitolo XI bis:
CAPITOLO XI bis Cultura della sicurezza alimentare
1. Gli operatori del settore alimentare devono istituire
e mantenere un’adeguata cultura della
sicurezza alimentare, e fornire prove che la
dimostrino, rispettando i requisiti seguenti:
- impegno da parte della dirigenza, conformemente
al punto 2, e di tutti i dipendenti
alla produzione e alla distribuzione sicure degli
alimenti;
- ruolo guida nella produzione di alimenti sicuri
e nel coinvolgimento di tutti i dipendenti in
prassi di sicurezza alimentare;
- consapevolezza, da parte di tutti i dipendenti
dell’impresa, dei pericoli per la sicurezza alimentare
e dell’importanza della sicurezza e
dell’igiene degli alimenti;
- comunicazione aperta e chiara tra tutti i
dipendenti dell’impresa, nell’ambito di un’attività
e tra attività consecutive, compresa la
comunicazione di deviazioni e aspettative;
- disponibilità di risorse sufficienti per garantire
la manipolazione sicura
e igienica degli
alimenti.
2. L’impegno da parte della dirigenza deve
comprendere le azioni seguenti:
- garantire che i ruoli e le responsabilità siano
chiaramente comunicati nell’ambito di ogni
attività dell’impresa alimentare;
- mantenere l’integrità del sistema di igiene alimentare
quando vengono pianificate e attuate
modifiche;
- verificare che i controlli vengano eseguiti
puntualmente e in maniera efficiente e che la
documentazione sia aggiornata;
- garantire che il personale disponga di attività
di formazione e di una supervisione adeguate;
- garantire la conformità con i pertinenti requisiti
normativi;
- incoraggiare il costante miglioramento del
sistema di gestione della sicurezza alimentare
dell’impresa tenendo conto, ove opportuno,
degli sviluppi scientifici e tecnologici e
delle migliori prassi.
3. L’attuazione della cultura della sicurezza alimentare
deve tenere conto della natura e
delle dimensioni dell’impresa alimentare.».
In conclusione possiamo dire che la cultura
della sicurezza alimentare da intendersi in termini
di impegno della proprietà e della gestione a formare tutti i dipendenti, lavoratori e collaboratori
risulta la condizione di base per prevenire
tossinfezioni e food safety crisis.