a cura del Dott. Cav. Gianluigi Marchionni
(esperto di sicurezza alimentare)
Contenitori per alimenti:
il problema della plastica
Da un po’ di tempo stanno circolando sempre
più notizie allarmanti sull’inquinamento derivato
dai materiali plastici. I rifiuti sono una delle
principali minacce agli ecosistemi marini e rappresentano
un rischio crescente alla biodiversità,
all’ambiente, all’economia e alla salute. Li
chiamiamo rifiuti “marini”, ma in realtà gran parte
arrivano da terra, dalle discariche abusive e dalle
pratiche di smaltimento scorrette. Molti sono
generati da noi con le attività ricreative, turistiche
e la pesca professionale. La stragrande
maggioranza dei rifiuti trovati in spiaggia e sui
fondali marini è in plastica: si stima che in tutto
il mondo, ogni anno, circa 8 milioni di tonnellate
di plastica finiscano in mare, una delle zone
critiche del pianeta, e la quantità è destinata ad
aumentare. Nel Mediterraneo la concentrazione
dei rifiuti è paragonabile a quella delle cosiddette
“isole galleggianti” dell’Oceano Pacifico.
La plastica con il tempo si sbriciola senza
però mai sparire del tutto, destinata spesso a
esser ingoiata da quegli stessi pesci, crostacei e
molluschi, che poi arrivano sulle nostre tavole.
Per questo motivo gli imballaggi alimentari
stanno attraversando tempi difficili. Infatti è la
plastica, in particolar modo, a pagare un prezzo
molto alto, mediaticamente sotto attacco
per l’inquinamento ambientale. Ma gli aspetti
più critici, dal punto di vista dell’operatore del
settore, riguardano la sicurezza dell’imballaggio
per il consumatore come prevede la legge.
E non meno preoccupazioni e dubbi sollevano
tutte le questioni a oggi non normate, ma seguite
con attenzione e oggetto di raccomandazioni
da parte delle istituzioni che si occupano
della sicurezza sanitaria. Si tratta del caso della
migrazione degli oli minerali dal packaging
all’alimento. Infatti, al di là delle sostanze per le
quali le normative cogenti lo prevedano, ci sono
dei composti che a oggi non sono ancora normati
ma che hanno sollevato l’attenzione per il
profilo di rischio tossicologico, se contaminanti
dell’alimento. È il caso degli oli minerali (MOH),
sostanze su cui da tempo si sta rivolgendo l’attenzione
d’indagine. Si tratta di miscele costituite
da idrocarburi saturi e idrocarburi aromatici.
Con la sigla MOSH si intende appunto gli idrocarburi
saturi da oli minerali, mentre i MOAH
sono gli idrocarburi aromatici di oli minerali. Derivano
per lo più dal petrolio greggio ma possono
anche essere sintetizzati da carbone, gas naturale
e biomassa. Quindi MOSH e MOAH sono
contaminanti ambientali, derivanti da lubrificanti
utilizzati nelle macchine agricole e da coadiuvanti
tecnologici (come ad esempio lubrificanti
e agenti di distacco durante processi di cottura
e di confezionamento). Tra le fonti più accreditate
c’è proprio il contatto con alcune tipologie
di imballaggi (in particolare carta e cartone) e gli
inchiostri da stampa, nel caso di utilizzo di carta
riciclata. A oggi non sono stati ancora stilati
dei valori limite di migrazione negli alimenti e/o
di accettabilità, né disposizioni cogenti a livello
europeo. Anche a livello internazionale risulta al
momento difficile stabilire dei limiti condivisi in
quanto i dati di tossicità risultano ancora insufficienti.
Anche le linee guida o proposte di legge
di alcuni paesi che da anni stanno studiando il
problema non sono oggi diventate leggi. Facendo
riferimento agli studi e alle applicazioni
esistenti bisogna lavorare soprattutto sulla prevenzione della migrazione, scegliendo materiali
opportuni. Comunque in tutti i casi è necessario
operare un’adeguata valutazione del rischio. A
livello nazionale, infatti, il piano di sorveglianza
è gestito dal Ministero della Salute con il supporto
tecnico dell’Istituto Superiore di Sanità. Gli
organi di controllo dovrebbero limitarsi a svolgere
un’azione di sensibilizzazione degli operatori
del settore alimentare e dei produttori di
MOCA verificando se nei loro programmi di autocontrollo
hanno considerato e individuato misure
di gestione dei pericoli derivanti da questa
tipologia di sostanze chimiche.
La disciplina relativa a materiali e oggetti destinati
al contatto con gli alimenti è costituita
da più regolamenti che si integrano a vicenda.
Cerchiamo di fissare in pochi punti gli aspetti più
importanti che bisogna considerare nel quadro
vasto e articolato che è la normativa sui MOCA.
Cosa sono i MOCA?
I MOCA sono tutti quegli oggetti e materiali
destinati a venire a contatto con gli alimenti.
Per fare alcuni esempi, possiamo citare:
• macchinari per la trasformazione dei prodotti
alimentari
• materiali da imballaggio
• recipienti e contenitori per il trasporto
• utensili da cucina e da tavola.
I soggetti coinvolti dalla normativa MOCA sono
molteplici e si collocano lungo tutta la catena
di approvvigionamento:
• produttori
• importatori
• distributori
• utilizzatori.
I principi generalisono definiti dal Regolamento
(CE) n. 1935/2004 che rappresenta il centro
della normativa sui MOCA. Il suo obiettivo è escludere la possibilità che i materiali trasferiscano
agli alimenti sostanze in quantità tali da:
• rappresentare un pericolo per l’uomo
• compromettere la composizione, l’odore e il
gusto degli alimenti stessi.
Lo stesso regolamento si esprime anche in materia
di comunicazione. Secondo la normativa
MOCA, infatti, i produttori devono assicurare
una comunicazione adeguata sull’impiego dei
materiali e degli oggetti fabbricati. La comunicazione
si rivolge sia agli utilizzatori a valle,
attraverso la dichiarazione di conformità, sia
ai rivenditori e consumatori finali, attraverso
l’etichettatura.
La dichiarazione di conformità è un documento
che attesta l’idoneità al contatto con
alimenti che deve essere redatta dall’operatore
economico, cioè la persona fisica o giuridica
che nell’azienda produttrice di MOCA
deve far applicare le disposizioni di legge.
Questo può essere un dipendente, un consulente,
o una società esterna o laboratorio
(persona giuridica). Tale dichiarazione è
un documento che è obbligatorio rilasciare
(per il produttore dei MOCA) e detenere (per
l’utilizzatore). L’unica dichiarazione di conformità
che deve essere rilasciata obbligatoriamente
dal produttore è quella relativa
al contatto alimentare, perché prevista per
legge. Va redatta in forma libera in quanto
non esiste un format o modalità univoca
per la sua stesura a eccezione delle materie
plastiche per le quali esiste uno schema di
riferimento previsto (All.IV Reg.10/2011). Non
esistono termini temporali di durata sebbene
sia sempre meglio prevedere (o nel caso
concordare con il cliente) un aggiornamento,
soprattutto se si sono avuti cambiamenti
di processo, delle materie prime utilizzate o
se sono sopraggiunte variazioni legislative
dei test in vigore. Infine, tutta la documentazione
di supporto che all’art.16 del Regolamento 1935/2004 prevede sia disponibile,
può essere allegata alla dichiarazione di
conformità ma non è obbligatorio.
La normativa MOCA sulla fabbricazione è il
Regolamento (CE) n. 2023/2006 che individua
una serie di buone pratiche a cui i produttori devono
attenersi.
Per la conformità ai requisiti di sicurezza, infatti,
devono garantire:
• materiali di partenza idonei al processo di
fabbricazione
• sedi adeguate e personale preparato
• sistemi documentati di controllo della qualità.
Alcuni materialidestinati al contatto con gli alimenti,
così come alcune sostanze di partenza
utilizzate nella loro produzione, sono regolamentati
da normative specifiche. Vediamo i testi
di riferimento principali.
Materiali e oggetti in plastica.
Il Regolamento (UE) n. 10/2011 individua le norme
per verificare la composizione dei materiali
plastici. Stabilisce l’istituzione di un elenco di
sostanze autorizzate per la fabbricazione dei
MOCA in plastica e definisce le restrizioniper
l’impiego di tali sostanze.
Materiali attivi e intelligenti.
I materiali attivi e intelligenti, che prolungano
la durata di conservazione degli alimenti, sono
disciplinati dal Regolamento (CE) n. 450/2009.
La normativa si esprime, tra i vari aspetti, sul rilascio
di sostanze negli alimenti e sull’assorbimento
di sostanze all’interno delle confezioni.
Sanzioni e verifiche.
Come spieghiamo più in dettaglio nell’articolo
dedicato alle sanzioni e alle verifiche sui MOCA,
i provvedimenti per le infrazioni sono decisamente
onerosi. Possono arrivare fino a 80mila
€ in caso di cessione di sostanze pericolose per la salute.
Come abbiamo detto produttori e distributori
di imballaggi in plastica possono essere multati
fino a un massimo di 80mila € per violazione
delle norme previste nel Regolamento (Ce)
n. 1935/2004 e negli altri regolamenti relativi ai
materiali a contatto con alimenti: n. 1895/2005
(derivati epossidici), n. 2023/2006 (buone pratiche
di fabbricazione), n. 282/2008 (materiali
e oggetti in plastica riciclata), n.450/2009 (materiali
attivi e intelligenti), n.10/2011 (materiali e
oggetti in plastica).
Tra le principali violazioni per le quali è prevista
la sanzione amministrativa pecuniaria si segnalano:
• produzione e commercializzazione di prodotti
che costituiscano un pericolo per la salute
umana
• violazione limiti di migrazione previsti, deterioramento
delle caratteristiche organolettiche,
mancato rispetto delle buone pratiche
di fabbricazione
• violazione degli obblighi di comunicazione,
di rintracciabilità o in materia di etichettatura.
Con riferimento al regolamento 1935/2004,
esso sanziona:
1) l’operatore economico che immette sul mercato
o utilizza in qualunque fase della produzione,
della trasformazione o della distribuzione
MOCA che trasferiscono ai prodotti alimentari
componenti in quantità tale da costituire un
pericolo per la salute umana o da comportare
una violazione dei limiti di migrazione globale
laddove previsti (art. 2, commi 1 e 2);
2) l’operatore economico che etichetta, pubblicizza,
o presenta MOCA con modalità idonee a
indurre in errore i consumatori circa l’impiego
sicuro e corretto dei materiali e degli oggetti in
conformità della legislazione alimentare (art. 2,
c. 4);
3) l’operatore economico che, avendo importato,
prodotto, trasformato, lavorato o distribuito
MOCA, essendo a conoscenza della loro
non conformità, non avvia immediatamente
(o comunque prima che intervenga la verifica
dell’autorità competente), le operazioni di ritiro
dei prodotti difettosi, o comunque non fornisce
ai consumatori immediatamente (o comunque
prima che intervenga la verifica dell’autorità
competente) adeguate informazioni sui gravi
rischi per la salute umana che possono derivare,
direttamente o indirettamente, dai MOCA
(art. 5, c. 1).
È altresì previsto che l’etichettatura, di cui
all’art. 15 del Regolamento 1935/2004, debba
essere redatta in lingua italiana, nel caso di
commercio in Italia (art. 4, c. 1).
Inoltre il D.Lgs. 29/2017 introduce l’obbligo, per
gli operatori economici, di comunicare all’autorità
territorialmente competente gli stabilimenti
che eseguono le attività di cui al Regolamento
2023/2006 (produzione, trasformazione
e distribuzione di MOCA), a eccezione degli
stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l’attività
di distribuzione al consumatore finale (art.
6, c. 1). Tale comunicazione è ricompresa nella
registrazione o riconoscimento, di cui ai Regolamenti
Ce n. 852/2004 e n. 853/2004, qualora
applicabili (art. 6, c. 2). Gli operatori economici
che già operano devono adeguarsi alle predette
disposizioni entro 120 giorni dall’entrata in vigore
del D.Lgs. 29/2017 (art. 6, c. 3).
Infine, il D.Lgs. 29/2017 disciplina la contestazione
e l’estinzione di violazioni “di lieve entità”
in relazione alle modalità della condotta e all’esiguità
del danno o del pericolo (art. 11): in tal
caso, l’organo che provvede all’accertamento
procede alla contestazione ex art. 14 della Legge
689/1981, diffidando il trasgressore a regolarizzare
le violazioni, ad adoperarsi per elidere
o attenuare le eventuali conseguenze dannose
o pericolose dell’illecito e fornisce al trasgressore
le prescrizioni necessarie per ottemperare
alla diffida. L’ottemperanza alla diffida entro il termine fissato nella stessa determina l’estinzione
degli illeciti; in caso, invece, di mancata
ottemperanza, si procede con ordinanza/ingiunzione
all’irrogazione della sanzione amministrativa
(ai sensi dell’art. 18 della Legge
689/1981). Il D.Lgs. 29/2017 rinvia, per quanto
non previsto dallo stesso, alle disposizioni di cui
alla 689/1981 (art. 14).