contenitore per alimenti.
 
 
 

a cura del Dott. Cav. Gianluigi Marchionni
(esperto di sicurezza alimentare)


Contenitori per alimenti: il problema della plastica


Da un po’ di tempo stanno circolando sempre più notizie allarmanti sull’inquinamento derivato dai materiali plastici. I rifiuti sono una delle principali minacce agli ecosistemi marini e rappresentano un rischio crescente alla biodiversità, all’ambiente, all’economia e alla salute. Li chiamiamo rifiuti “marini”, ma in realtà gran parte arrivano da terra, dalle discariche abusive e dalle pratiche di smaltimento scorrette. Molti sono generati da noi con le attività ricreative, turistiche e la pesca professionale. La stragrande maggioranza dei rifiuti trovati in spiaggia e sui fondali marini è in plastica: si stima che in tutto il mondo, ogni anno, circa 8 milioni di tonnellate di plastica finiscano in mare, una delle zone critiche del pianeta, e la quantità è destinata ad aumentare. Nel Mediterraneo la concentrazione dei rifiuti è paragonabile a quella delle cosiddette “isole galleggianti” dell’Oceano Pacifico. La plastica con il tempo si sbriciola senza però mai sparire del tutto, destinata spesso a esser ingoiata da quegli stessi pesci, crostacei e molluschi, che poi arrivano sulle nostre tavole. Per questo motivo gli imballaggi alimentari stanno attraversando tempi difficili. Infatti è la plastica, in particolar modo, a pagare un prezzo molto alto, mediaticamente sotto attacco per l’inquinamento ambientale. Ma gli aspetti più critici, dal punto di vista dell’operatore del settore, riguardano la sicurezza dell’imballaggio per il consumatore come prevede la legge. E non meno preoccupazioni e dubbi sollevano tutte le questioni a oggi non normate, ma seguite con attenzione e oggetto di raccomandazioni da parte delle istituzioni che si occupano della sicurezza sanitaria. Si tratta del caso della migrazione degli oli minerali dal packaging all’alimento. Infatti, al di là delle sostanze per le quali le normative cogenti lo prevedano, ci sono dei composti che a oggi non sono ancora normati ma che hanno sollevato l’attenzione per il profilo di rischio tossicologico, se contaminanti dell’alimento. È il caso degli oli minerali (MOH), sostanze su cui da tempo si sta rivolgendo l’attenzione d’indagine. Si tratta di miscele costituite da idrocarburi saturi e idrocarburi aromatici. Con la sigla MOSH si intende appunto gli idrocarburi saturi da oli minerali, mentre i MOAH sono gli idrocarburi aromatici di oli minerali. Derivano per lo più dal petrolio greggio ma possono anche essere sintetizzati da carbone, gas naturale e biomassa. Quindi MOSH e MOAH sono contaminanti ambientali, derivanti da lubrificanti utilizzati nelle macchine agricole e da coadiuvanti tecnologici (come ad esempio lubrificanti e agenti di distacco durante processi di cottura e di confezionamento). Tra le fonti più accreditate c’è proprio il contatto con alcune tipologie di imballaggi (in particolare carta e cartone) e gli inchiostri da stampa, nel caso di utilizzo di carta riciclata. A oggi non sono stati ancora stilati dei valori limite di migrazione negli alimenti e/o di accettabilità, né disposizioni cogenti a livello europeo. Anche a livello internazionale risulta al momento difficile stabilire dei limiti condivisi in quanto i dati di tossicità risultano ancora insufficienti. Anche le linee guida o proposte di legge di alcuni paesi che da anni stanno studiando il problema non sono oggi diventate leggi. Facendo riferimento agli studi e alle applicazioni esistenti bisogna lavorare soprattutto sulla prevenzione della migrazione, scegliendo materiali opportuni. Comunque in tutti i casi è necessario operare un’adeguata valutazione del rischio. A livello nazionale, infatti, il piano di sorveglianza è gestito dal Ministero della Salute con il supporto tecnico dell’Istituto Superiore di Sanità. Gli organi di controllo dovrebbero limitarsi a svolgere un’azione di sensibilizzazione degli operatori del settore alimentare e dei produttori di MOCA verificando se nei loro programmi di autocontrollo hanno considerato e individuato misure di gestione dei pericoli derivanti da questa tipologia di sostanze chimiche.
La disciplina relativa a materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti è costituita da più regolamenti che si integrano a vicenda.
Cerchiamo di fissare in pochi punti gli aspetti più importanti che bisogna considerare nel quadro vasto e articolato che è la normativa sui MOCA.
Cosa sono i MOCA?
I MOCA sono tutti quegli oggetti e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti. Per fare alcuni esempi, possiamo citare:

• macchinari per la trasformazione dei prodotti alimentari
• materiali da imballaggio
• recipienti e contenitori per il trasporto
• utensili da cucina e da tavola.

I soggetti coinvolti dalla normativa MOCA sono molteplici e si collocano lungo tutta la catena di approvvigionamento:

• produttori
• importatori
• distributori
• utilizzatori.

I principi generalisono definiti dal Regolamento (CE) n. 1935/2004 che rappresenta il centro della normativa sui MOCA. Il suo obiettivo è escludere la possibilità che i materiali trasferiscano agli alimenti sostanze in quantità tali da:

• rappresentare un pericolo per l’uomo
• compromettere la composizione, l’odore e il gusto degli alimenti stessi.

Lo stesso regolamento si esprime anche in materia di comunicazione. Secondo la normativa MOCA, infatti, i produttori devono assicurare una comunicazione adeguata sull’impiego dei materiali e degli oggetti fabbricati. La comunicazione si rivolge sia agli utilizzatori a valle, attraverso la dichiarazione di conformità, sia ai rivenditori e consumatori finali, attraverso l’etichettatura. La dichiarazione di conformità è un documento che attesta l’idoneità al contatto con alimenti che deve essere redatta dall’operatore economico, cioè la persona fisica o giuridica che nell’azienda produttrice di MOCA deve far applicare le disposizioni di legge. Questo può essere un dipendente, un consulente, o una società esterna o laboratorio (persona giuridica). Tale dichiarazione è un documento che è obbligatorio rilasciare (per il produttore dei MOCA) e detenere (per l’utilizzatore). L’unica dichiarazione di conformità che deve essere rilasciata obbligatoriamente dal produttore è quella relativa al contatto alimentare, perché prevista per legge. Va redatta in forma libera in quanto non esiste un format o modalità univoca per la sua stesura a eccezione delle materie plastiche per le quali esiste uno schema di riferimento previsto (All.IV Reg.10/2011). Non esistono termini temporali di durata sebbene sia sempre meglio prevedere (o nel caso concordare con il cliente) un aggiornamento, soprattutto se si sono avuti cambiamenti di processo, delle materie prime utilizzate o se sono sopraggiunte variazioni legislative dei test in vigore. Infine, tutta la documentazione di supporto che all’art.16 del Regolamento 1935/2004 prevede sia disponibile, può essere allegata alla dichiarazione di conformità ma non è obbligatorio.
La normativa MOCA sulla fabbricazione è il Regolamento (CE) n. 2023/2006 che individua una serie di buone pratiche a cui i produttori devono attenersi.
Per la conformità ai requisiti di sicurezza, infatti, devono garantire:

materiali di partenza idonei al processo di fabbricazione
sedi adeguate e personale preparato
• sistemi documentati di controllo della qualità.

Alcuni materialidestinati al contatto con gli alimenti, così come alcune sostanze di partenza utilizzate nella loro produzione, sono regolamentati da normative specifiche. Vediamo i testi di riferimento principali.

Materiali e oggetti in plastica.
Il Regolamento (UE) n. 10/2011 individua le norme per verificare la composizione dei materiali plastici. Stabilisce l’istituzione di un elenco di sostanze autorizzate per la fabbricazione dei MOCA in plastica e definisce le restrizioniper l’impiego di tali sostanze.

Materiali attivi e intelligenti.
I materiali attivi e intelligenti, che prolungano la durata di conservazione degli alimenti, sono disciplinati dal Regolamento (CE) n. 450/2009. La normativa si esprime, tra i vari aspetti, sul rilascio di sostanze negli alimenti e sull’assorbimento di sostanze all’interno delle confezioni.

Sanzioni e verifiche.
Come spieghiamo più in dettaglio nell’articolo dedicato alle sanzioni e alle verifiche sui MOCA, i provvedimenti per le infrazioni sono decisamente onerosi. Possono arrivare fino a 80mila € in caso di cessione di sostanze pericolose per la salute.

Come abbiamo detto produttori e distributori di imballaggi in plastica possono essere multati fino a un massimo di 80mila € per violazione delle norme previste nel Regolamento (Ce) n. 1935/2004 e negli altri regolamenti relativi ai materiali a contatto con alimenti: n. 1895/2005 (derivati epossidici), n. 2023/2006 (buone pratiche di fabbricazione), n. 282/2008 (materiali e oggetti in plastica riciclata), n.450/2009 (materiali attivi e intelligenti), n.10/2011 (materiali e oggetti in plastica).
Tra le principali violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria si segnalano:

• produzione e commercializzazione di prodotti che costituiscano un pericolo per la salute umana
• violazione limiti di migrazione previsti, deterioramento delle caratteristiche organolettiche, mancato rispetto delle buone pratiche di fabbricazione
• violazione degli obblighi di comunicazione, di rintracciabilità o in materia di etichettatura.

Con riferimento al regolamento 1935/2004, esso sanziona:

1) l’operatore economico che immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione MOCA che trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da costituire un pericolo per la salute umana o da comportare una violazione dei limiti di migrazione globale laddove previsti (art. 2, commi 1 e 2);
2) l’operatore economico che etichetta, pubblicizza, o presenta MOCA con modalità idonee a indurre in errore i consumatori circa l’impiego sicuro e corretto dei materiali e degli oggetti in conformità della legislazione alimentare (art. 2, c. 4);
3) l’operatore economico che, avendo importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito MOCA, essendo a conoscenza della loro non conformità, non avvia immediatamente (o comunque prima che intervenga la verifica dell’autorità competente), le operazioni di ritiro dei prodotti difettosi, o comunque non fornisce ai consumatori immediatamente (o comunque prima che intervenga la verifica dell’autorità competente) adeguate informazioni sui gravi rischi per la salute umana che possono derivare, direttamente o indirettamente, dai MOCA (art. 5, c. 1).

È altresì previsto che l’etichettatura, di cui all’art. 15 del Regolamento 1935/2004, debba essere redatta in lingua italiana, nel caso di commercio in Italia (art. 4, c. 1). Inoltre il D.Lgs. 29/2017 introduce l’obbligo, per gli operatori economici, di comunicare all’autorità territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al Regolamento 2023/2006 (produzione, trasformazione e distribuzione di MOCA), a eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l’attività di distribuzione al consumatore finale (art. 6, c. 1). Tale comunicazione è ricompresa nella registrazione o riconoscimento, di cui ai Regolamenti Ce n. 852/2004 e n. 853/2004, qualora applicabili (art. 6, c. 2). Gli operatori economici che già operano devono adeguarsi alle predette disposizioni entro 120 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 29/2017 (art. 6, c. 3). Infine, il D.Lgs. 29/2017 disciplina la contestazione e l’estinzione di violazioni “di lieve entità” in relazione alle modalità della condotta e all’esiguità del danno o del pericolo (art. 11): in tal caso, l’organo che provvede all’accertamento procede alla contestazione ex art. 14 della Legge 689/1981, diffidando il trasgressore a regolarizzare le violazioni, ad adoperarsi per elidere o attenuare le eventuali conseguenze dannose o pericolose dell’illecito e fornisce al trasgressore le prescrizioni necessarie per ottemperare alla diffida. L’ottemperanza alla diffida entro il termine fissato nella stessa determina l’estinzione degli illeciti; in caso, invece, di mancata ottemperanza, si procede con ordinanza/ingiunzione all’irrogazione della sanzione amministrativa (ai sensi dell’art. 18 della Legge 689/1981). Il D.Lgs. 29/2017 rinvia, per quanto non previsto dallo stesso, alle disposizioni di cui alla 689/1981 (art. 14).