a cura di Mascia Mancini
Addio scheda carburante
Fattura elettronica carburante: cosa cambia dal 1° luglio 2018
Dal 1° luglio 2018, salvo proroghe, sarà in vigore l’obbligo di pagamento tracciabile per l’acquisto dei carburanti (benzina, gas, gasolio, ecc.) ai fini della detraibilità dell’IVA e della deducibilità dei costi. Addio, quindi, alla scheda carburante per poter “scaricare” il relativo costo; sarà, inoltre, obbligatorio effettuare i pagamenti con carte di credito/debito, bancomat, carte prepagate, bonifici o altri strumenti tracciabili a fronte di una fatturazione elettronica. Novità importante è proprio la data di applicazione, anticipata rispetto al 2019, prevista per tutti gli altri settori. Questo ha scatenato non poche proteste e scioperi da parte dei benzinai, oltre a forti richieste di proroga. Il Governo Di Maio – Salvini ha annunciato di aver preso coscienza di queste richieste e che, con molta probabilità, accorderà la proroga al 2019.
In questi mesi è, in ogni caso, partita la procedura di addio della scheda carburante e il lancio della relativa fatturazione elettronica. Partendo dal provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018, da parte dell’Agenzia delle Entrate, approfondiamo la nuova normativa cercando di capire come funzionerà il pagamento con la e-fattura dei carburanti, come si potrà scaricare il relativo costo e come detrarre l’IVA. La normativa è valida anche per gli autotrasportatori in merito al carburante agricolo, al metano e, in generale, a tutti i rifornimento deducibili o detraibili.
La legge di bilancio 2018, n.205 del 27 dicembre 2017, ha introdotto, tra l’altro, sempre con decorrenza 1° luglio 2018, una serie di limitazioni alla detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto (cfr. art. 1, comma 923) relativa all’acquisto di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, subordinando le stesse all’utilizzo di forme di pagamento qualificato.
Addio al contante
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dispone che “in applicazione dell’articolo 19-bis1, comma 1, lettera d, del DPR 633/72, ai fini della detrazione dell’IVA relativa alle spese per l’acquisto di carburanti e lubrificanti, si considerano idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni i seguenti mezzi di pagamento:
· Assegni bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
· Bonifici bancari e postali;
· Addebito diretto in conto corrente;
· Carte di credito;
· Carte di debito/bancomat;
· Carte prepagate;
· Tutti gli altri strumenti disponibili di pagamento elettronico, che consentano anche l’addebito in conto corrente.
Vediamo nel dettaglio cosa stabilisce l’articolo 19-bis1, comma 1, lettera d, del DPR 633/72:
“l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell’articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore. L’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate”.
Possiamo quindi affermare che per l’acquisto o l’importazione di carburanti e lubrificanti sono valide tutte le forme di pagamento tranne l’utilizzo di denaro contante, sia per la detraibilità dell’IVA sia per la deducibilità del costo.
Secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2018, l’obbligo di pagare gli acquisti di carburanti e lubrificanti con strumenti di pagamento diversi dal denaro contante entrerà in vigore per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2018 e riguarderà solo i soggetti IVA, in quanto interessati a detrarre l’imposta e dedurre le spese derivanti dall’acquisto del carburante.
Carte carburanti e buoni benzina
Dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate si chiarisce, inoltre, che le regole di pagamento appena descritte da utilizzare per poter “scaricare” il costo dei carburanti e la relativa IVA troveranno applicazione anche nelle ipotesi in cui, sulla base di specifici accordi, il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione. Si tratta, ad esempio, delle carte utilizzate nei contratti cosiddetti di “netting”, laddove il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera a effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente e l’utente, dal canto suo, utilizza per il prelievo un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera (si vedano, a riguardo, le circolari n. 205/e del 12 agosto 1998 e n. 42/E del 9 novembre 2012).
Inoltre, sempre leggendo il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate relativo alle schede carburante 2018, si legge che per l’acquisto dei carburanti restano anche valide le carte (ricaricabili e non) e i buoni che permettono alle imprese ai professionisti di acquistare esclusivamente i carburanti e i lubrificanti con medesima aliquota IVA quando la cessione/ricarica è documentata dalla fattura elettronica di cui all’articolo 1, comma 917, della legge n. 205 del 2017.
L’uso di questi strumenti è possibile solo se i pagamenti vengono effettuati con uno degli strumenti di pagamento ammessi dal provvedimento tranne il denaro contante, come sopra specificato.
La normativa fino al 30 giugno
Come già accennato, dal 1° luglio 2018 verranno modificate la disciplina e le regole relative all’acquisto dei carburanti e alla tenuta delle relative schede.
Fino al 30 giugno, in base all’art. 1 del DPR 444/97 la corretta documentazione dell’acquisto di carburante, in base al comma 1, prevedeva che “gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti all’imposta sul valore aggiunto risultano da apposite annotazioni eseguite, nei termini e con le modalità stabiliti nei successivi articoli, in una apposita scheda conforme al modello allegato (scheda carbutante ndr); successivamente, il comma 3-bis stabilisce che “in deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti all’imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente regolamento”.
Quindi, per la deduzione del costo e dell’IVA, i contribuenti possono scegliere fino al 30 giugno 2018 tra:
· La tenuta delle schede carburante con la quale i pagamenti potevano essere effettuati utilizzando qualsiasi modalità, tranne i pagamenti in contanti;
· Il pagamento esclusivamente mediante l’uso di carte di credito, carte di debito o carte prepagate che esentava dalla tenuta delle schede carburante.
Normativa fatturazione elettronica carburante 2018
Dal 1° luglio 2018, le modalità sopra elencate, alternative tra loro, non potranno più essere utilizzate e la normativa di riferimento da utilizzare in relazione all’acquisto dei carburanti e dei lubrificanti sarà quella contenuta negli artt. 19 bis1 e 22 del DPR n. 633/72.
Analizzando separatamente tali articoli, troviamo che il primo stabilisce che “l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell’articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore. L’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605, o da latro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate”.
L’art. 22, disciplinante il commercio al minuto stabilisce, inoltre, che “gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa da commercianti al minuto ai quali è consentita l’emissione della fattura sono obbligati a richiederla. Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica”.
Alla lettura di tali articoli appare chiaro che per poter detrarre l’IVA relativa all’acquisto di carburante i soggetti passivi IVA dovranno necessariamente:
· Richiedere la fattura elettronica;
· Effettuare il pagamento tramite bonifico bancario o postale, assegni, addebito diretto in conto corrente, oltre naturalmente alle carte di credito, al bancomat e alle carte prepagate e cioè mediante una delle modalità di pagamento previste nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 73203/2018.
Attenzione: per poter detrarre correttamente l’IVA, tali condizioni devono verificarsi entrambe e non sono più alternative tra di loro come, invece, accadeva in passato.